Legislatia italiana nu recunoaste parteneriatul, dar concubina poate mosteni, daca este trecuta in testament.
Copila este mostenitoare cu drepturi depline, alaturi de ceilalti descendenti (daca exista).
Conform codului civil italian (art.1324) mostenirea trebuie acceptata. Mostenirea poate fi acceptata sub beneficiu de inventar sau pur si simplu. Acceptand mostenirea sub beneficiu de inventar, va limitati raspunderea fara de eventualele datorii care ar putea sa fi fost lasate, de persoana decedata.
Pentru a face acest prim demers, trebuie sa contactati autoritatea consulara.
Rientra tradizionalmente tra le funzioni consolari quella di provvedere alla tutela dell’eredità e, in genere, degli interessi successori di persone di cittadinanza italiana decedute all’estero, o il cui decesso (anche se non si tratta di italiani) abbia in qualche modo interessato un cittadino italiano. Le attribuzioni consolari in materia successoria derivano fondamentalmente dall’art. 46 del D.Lgs. 71/2011 e riguardano sostanzialmente:
- l’informazione dell’apertura di successioni;
- la trasmissione alle competenti autorità nazionali delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità;
- la predisposizione di misure di custodia dei beni ereditari (su richiesta di un tribunale italiano).
In Romania exista 2 consulate: unul in Bucuresti si unul in Timisoara (compenentele sunt impartite pe zone geografice). Contactati telefonic consulatul si solicitati informatii privind procedura.
Fetita dvs. are dreptul la pensie de urmas, daca persoana decedata era pensionar.
Composizione del nucleo familiare:
Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Sono equiparati ai figli:
- figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
- minori regolarmente affidati dai competenti organi;
- nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.