Codul civil italian:
Della rendita vitalizia
Art. 1872 Modi di costituzione
La rendita vitalizia (2057) può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale (1350).
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione (769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti, 782).
Art. 1873 Determinazione della durata
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
Art. 1874 Costituzione a favore di più persone
Se la rendita e costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario (674 e seguenti).
Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti), quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).
Art. 1876 Rendita costituita su persone già defunte
Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.
Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il promittente non gli da o diminuisce le garanzie pattuite (1461).
Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma può far sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi Speciali, Fallimento).
Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione (1469).
Art. 1880 Modalità del pagamento della rendita
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e scaduta.
Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (433).
Multumesc pentru raspuns.
Am incercat sa traduc textul, dar nu am reusit sa il inteleg in totalitate, de aceea va rog sa ma ajutati cu niste raspunsuri.
In dreptul civil italian:
Renta viagera (cu titlu gratuit), prin care debirentierului se obliga la plata unei sume de bani are caracter intuitu personae sau poate produce efecte dupa moartea debirentierului, daca da, in ce conditii?
Va multumesc.