Eu as fi mai PROVOCATOR, nu mai trebue sa mergeti la CEDO si la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
L-2925 Luxemburg (vezi situl:
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Vezi: 1. Precedenti
Già nel 1974 la Corte di giustizia ha stabilito che i diritti fondamentali rientrano tra i principi giuridici generali che essa deve salvaguardare e che nella salvaguardia di tali diritti deve fare riferimento alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. In materia non può essere legittima nessuna misura incompatibile con i diritti fondamentali riconosciuti e tutelati nelle costituzioni di detti Stati (Corte di giustizia, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925, punto 41). Tra i singoli diritti fondamentali principali finora la Corte di giustizia ha riconosciuto i seguenti:
- dignità umana (Casagrande, Racc. 1974, pag. 773);
- principio della parità (Klöckner-Werke AG, Racc. 1962, pag. 653);
- divieto di discriminazione (Defrenne/Sabena, Racc. 1976, pag. 455);
- libertà di associazione (Federazione sindacale, Massa..., Racc. 1974, pagg. 917, 925);
- libertà religiosa e confessionale (Prais, Racc. 1976, pagg. 1589, 1599);
- tutela della sfera privata (National Panasonic, Racc. 1980, pagg. 2033 , 2056 e segg.);
- segreto medico (Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. 1992, pag. 2575);
- diritto alla proprietà (Hauer, Racc. 1979, pagg. 3727, 3745 e segg.);
- libertà professionale (Hauer, Racc. 1979, pag. 3727);
- libertà di commercio (Intern. Handelsgesellschaft, Racc. 1970, pagg. 1125, 1135 e segg.);
- libertà economica (Usinor, Racc. 1984, pag. 4177 e segg.);
- libertà di concorrenza (Francia, Racc. 1985, pag. 531);
- rispetto della vita familiare (Commissione/Germania, Racc. 1989, pag. 1263);
- diritto a una tutela giudiziaria effettiva e a un processo equo(Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Racc. 1986, pag. 1651 e segg., pag. 1682; Pecastaing/Belgio Racc. 1980, pag. 691 e segg., pag. 716);
- inviolabilità del domicilio (Hoechst AG/Commissione, Racc. 1989, pag. 2919);
- libertà di opinione e di stampa (VBVB, VBBB, Racc. 1984, pag. 9 e segg., pag. 62).
Parte asta e mult mai importanta: CONCESINSELE
In ogni caso i cittadini dell'Unione dei singoli Stati membri sono tutelati grazie ai diritti fondamentali [articolo 17 (8), paragrafo 2 del TCE]. Tuttavia anche cittadini di Stati terzi possono invocare i diritti fondamentali a condizione che ne esistano le premesse corrispondenti. Pertanto, a norma dell'articolo 230 (173), quarto comma del TCE anche persone fisiche e giuridiche, in veste di abilitati ordinari al ricorso, possono proporre un ricorso per annullamento contro un atto giuridico degli organi comunitari presso il Tribunale di primo grado (articolo 225 (168 A), paragrafo 1 del TCE), che è subordinato alla Corte di giustizia. Tra l'altro anche in altri procedimenti vanno considerati i motivi di annullamento. I ricorsi per annullamento a norma dell'articolo 230 (173), quarto comma del TCE, presuppongono che l'attore sia direttamente e individualmente interessato da un atto giuridico a norma dell'articolo 249 (189), dal secondo al quarto comma del TCE, oppure da un altra azione destinata a produrre effetti giuridici.
Se viene accertata una violazione dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia annulla l'atto o l'azione contestato/a con efficacia retroattiva e generale. La sua decisione vincola tutte le parti.
(scuzama de intretinere dar nu poot sa iti traduc mai mult:) ciao